Pronunce discordanti del Tar Lazio e del Consiglio di Stato
14 GENNAIO 2021
In relazione alla previsione di un limite quantitativo per il ricorso al subappalto, ci ritroviamo di nuovo di fronte ad orientamenti giurisprudenziali discordanti.
Il Tar Lazio, con la pronuncia n.13527 del 15 dicembre, ha ritenuto legittimo che un ente appaltante, facendo applicazione di una norma nazionale, preveda una quota massima per il subappalto, nell’ambito del limite del 40%.
Di contro, la V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n.8101 del 17 dicembre, ha ritenuto di disapplicare tale norma nazionale in quanto in contrasto con la corrispondente disposizione comunitaria, considerando di conseguenza illegittima la clausola del bando che imponeva il suddetto limite quantitativo.