3 LUGLIO 2019
A distanza di circa due anni dalla sua abrogazione, la legge di conversione del decreto sblocca cantieri (L. 55 del 14 giugno 2019) ha reintrodotto il Collegio Consultivo Tecnico, originariamente previsto dall’art. 207 del D.lgs. 50/2016 e poi abrogato, dopo appena una anno, dal correttivo 56 (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 art. 121).
Per il momento, si tratta di una reintroduzione “provvisoria” in quanto la legge 55/2019 prevede la possibilità di costituire tale Collegio, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui art. 216 comma 27 opties del codice.
L’art. 1, comma 11, della legge di conversione riproducendo quasi testualmente i primi commi dell’art. 207 del D.lgs. 50/2016 prevede che “al fine di prevenire le controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 90 gg. da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere durante l’esecuzione del contratto stesso”.
Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera.
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