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L’abrogazione del rito appalti super accelerato si applica alle procedure di gara già avviate ed ancora in corso

Processo amministrativo - Rito appalti - Rito super accelerato ex art. 120 comma 2 bis c.p.a. - Abrogazione - Ambito di applicazione

29 DICEMBRE 2020

 L’abrogazione, disposta dall’art. 1, comma 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, del rito appalti super accelerato ex art. 120 comma 2 bis, c.p.a., che imponeva l’immediata impugnazione delle ammissioni dei concorrenti alla gara pubblica, si applica alle procedure di gara già avviate ed ancora in corso, avendo l’art. 1, comma 23, l. n. 55 del 2019 fatto  riferimento “«ai processi» iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione” e non già agli “atti delle procedure di affidamento”, secondo quanto invece previsto dalle regole generali contenute nell’art. 120 c.p.a..

Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2020, n. 7669