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Consiglio di Stato: clausole sociali e scatti di anzianità

10 DICEMBRE 2020

Nella sentenza n. 6761 del 2 novembre 2020 il Consiglio di Stato accoglie l'appello contro una pronuncia del Tar in materia di clausole sociali, precisando che il diverso inquadramento attribuito ai lavoratori assorbiti non può valere di per sé quale ragione d’anomalia sul costo della manodopera e relativa imposizione Irap, proprio perché, non potendosi rinvenire un obbligo generalizzato di mantenimento degli scatti d’anzianità già posseduti dal personale, neppure può ravvisarsi un profilo d’inadeguatezza dell’offerta in relazione al costo del personale contestando la mancata copertura di tutti i suddetti scatti e del corrispondente prelievo Irap; parimenti privo di rilievo viene giudicato il riferimento alla disciplina di cui all’art. 7 del d.lgs. 23/2015 (computo dell'anzianità negli appalti), che si limita a prevedere un sistema di calcolo delle indennità in caso di licenziamento che tenga conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato concretamente impiegato nell’attività appaltata, senza in nulla incidere perciò sugli scatti d’anzianità che occorre riconoscere ai singoli lavoratori in caso d’adesione alla clausola sociale da parte dell’aggiudicatario di un appalto pubblico.