23 NOVEMBRE 2020
Nella delibera n. 6354 del 20 ottobre 2020 il Consiglio di Stato respinge la tesi della ricorrente secondo cui, una volta revocato il bando di gara a causa della carenza di offerte o comunque di offerte idonee, il contratto doveva essere considerato definitivamente scaduto e la stazione appaltante non avrebbe potuto più disporre la proroga tecnica: secondo i giudici, nel caso specifico la proroga era stata disposta con la finalità di non interrompere un servizio pubblico essenziale (come da espressa e vincolante pattuizione contrattuale), in una fase in cui il contratto era ancora vigente e per il tempo necessario all’assolvimento degli adempimenti per la nuova gara, che, in effetti, la stazione appaltante ha bandito senza indugio, pur senza ottenere il risultato di trovare un nuovo aggiudicatario del servizio, per ragioni che risultano tuttavia estranee alla legittimità degli atti amministrativi posti in essere; ai fini della legittimità della proroga, non ha alcun rilievo neppure la circostanza che la stazione appaltante abbia annullato la seconda procedura di gara pur essendo pervenuta un’offerta e che subito dopo abbia assunto la decisione di gestire il servizio “in proprio”, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sia valutare la congruità dell’offerta presentata sia decidere di gestire il servizio in proprio in una situazione in cui è risultato palese il sostanziale disinteresse per il servizio da svolgere da parte del mercato di riferimento (alle condizioni date).