1 LUGLIO 2019
Nella sentenza n. 3592 del 29 maggio il Consiglio di Stato conferma la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante per il solo fatto che la corretta trasmissione dei documenti all’indirizzo di pec della medesima era avvenuto successivamente allo spirare del termine indicato per il soccorso istruttorio, sebbene la ditta possedesse i requisiti sostanziali e in presenza di documentazione comprovante detti requisiti anteriore al termine fissato per il soccorso istruttorio stesso.
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