Commento a TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II, sentenza del 22 ottobre 2020 n. 10771
17 NOVEMBRE 2020
Il Giudice Amministrativo, con una pronuncia chiarificatrice, enuclea i principi che si vanno consolidando ormai da anni sul tema della revisione dei prezzi.
Ancora una volta viene confermata con forza la giurisdizione del Giudice Amministrativo; una giurisdizione che, sul quadro tratteggiato dagli orientamenti maggioritari, si delinea, appunto, come esclusiva in quanto, in ragione del concorso di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, include la decisione sia dell’an che del quantum debeatur.
Sotto il profilo del merito è poi una decisione che pone le basi per la determinazione dei casi concreti nei quali non è possibile per la stazione appaltante rifiutare unilateralmente e arbitrariamente il corretto inserimento in contratto e in capitolato della clausola di revisione prezzi.
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