Parere MIT 06/10/2020, n. 682
13 NOVEMBRE 2020
Quesito
Relativamente all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui recita che “gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”, si chiede se questi importi devono essere erogati in busta paga al netto, secondo l’esempio che segue: Importo dell’appalto posto a base di gara = € 1.000.000,00. Fondo incentivi per funzioni tecniche (2% dell’importo dell’appalto) = € 20.000,00. Importo da ripartire al personale (80% del fondo) = € 16.000,00. Importo da erogare al personale in busta paga = € 16.000,00 netti
Risposta
Si rappresenta che il calcolo riportato nell’esempio, con riferimento alle linee guida ITACA sull’argomento, approvate dalla Commissione IMGT del 25.07.2018 (articolo 9, comma 6, Tabella A), risulta corretto. Non risulta corretta, invece, l’identificazione dell’importo da erogare al personale in busta paga come “Importo netto”. Tale importo, infatti, a norma dell’articolo 113, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, è comprensivo “anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”. Con tale disposizione normativa il legislatore ha chiarito che l’importo derivante dalla ripartizione dell’incentivo, oltre ad essere al lordo degli oneri fiscali soggetto alle detrazioni conseguenti all’applicazione della tassazione prevista in busta paga, comprende anche gli oneri previdenziali e assistenziali in via ordinaria posti a carico dell’amministrazione. Pertanto, l’importo in busta paga è da considerarsi “comprensivo” e quindi “al lordo” di tutti gli oneri, compresi quelli che, nella redazione ordinaria della busta paga, non sono ricompresi nell’importo base imponibile ma sono posti a carico dell’amministrazione.