Parere MIT 23/7/2020, n. 698
9 NOVEMBRE 2020
Oggetto: Scelta degli Operatori Economici da invitare: criterio cronologico oppure sorteggio
Quesito
La delibera ANAC n. 827/2019 indica che, la scelta degli OE sulla base del criterio cronologico in risposta ad una manifestazione d’interesse (per gare a procedura ristretta o negoziata), non sia attuabile: esistono invece altre sentenze e/o autorevoli pareri che affermano il contrario? L’alternativa a tale sistema, sempre a parere dell’ANAC, sarebbe l’effettuazione di un sorteggio che però, ad avviso dello scrivente, parrebbe una soluzione molto più contestabile del criterio cronologico e sicuramente più gravoso in termini burocratici: come si effettua un sorteggio? Occorre nominare una commissione che estrae da un’urna dei biglietti contenenti i nomi delle ditte? Oppure è possibile utilizzare ausili informatici quali ad esempio la funzione di sorteggio del programma EXCEL e, una volta effettuato il sorteggio, stampare il risultato e conservare tale documento agli atti debitamente firmato della commissione? In alternativa alla commissione, puo’ il RUP svolgere autonomamente tale sorteggio conservando agli atti il risultato? Occorre poi dare comunicazione a tutti gli OE che hanno manifestato interesse dell’esito del sorteggio?
Risposta
Relativamente ai quesiti posti, si premette che in applicazione degli artt. 40 e 44 del Codice occorre digitalizzare le procedure di affidamento: le piattaforme e-procurement contemplano, infatti, la funzione “sorteggio”, nel caso in cui la stazione appaltante voglia procedere ad una limitazione degli inviti. Si specifica poi che, sebbene sia preferibile non limitare la concorrenza, qualora la stazione appaltante decida di limitare il numero degli inviti, è sufficiente che il metodo sia trasparente e che venga preventivamente indicato dalla S.A. Ad ogni modo, in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nonché dell’Autorità nazionale anticorruzione, si ritiene preferibile ricorrere al sistema del sorteggio, ove non siano stati previsti altri criteri oggettivi per la selezione dei fornitori, a condizione che ciò sia stato debitamente reso noto nell’avviso a manifestare interesse. Ciò in quanto, il criterio di selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio. Si rappresenta, inoltre, che il RUP può procedere direttamente al sorteggio senza alcuna necessità di nominare una commissione ad hoc.