Il caso in rassegna è un interessante reminder sui casi in cui il bando di gara debba essere impugnato immediatamente, senza attendere il provvedimento di aggiudicazione della gara
22 OTTOBRE 2020
In fattispecie, uno dei concorrenti ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico di fornitura aveva impugnato il bando di gara e presentato anche domanda di partecipazione al confronto concorrenziale.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo dirimente la circostanza che l’operatore economico avesse inoltrato la domanda di partecipazione alla gara dando prova, per fatti concludenti, di essere nella condizione di presentare un’offerta congrua e remunerativa, smentendo implicitamente le contestazioni mosse alla legge di gara.
In proposito il Supremo Consesso ha ricordato che in seguito alla recente sentenza dell’Adunanza plenaria (26 aprile 2018, n. 4) si deve procedere all’immediata impugnazione del bando quando si contestano clausole immediatamente escludenti o che impediscono la partecipazione alla gara e la presentazione di un’offerta, dovendo tutte le altre essere impugnate, a valle e all’esito della gara, unitamente all’atto lesivo dell’interesse azionato (Cons. St., sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978).
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