Sì al limite massimo del trenta per cento se le opere da subappaltare rientrano fra le categorie «super specialistiche»
21 OTTOBRE 2020
Le recenti statuizioni della Corte di Giustizia in materia di limiti quantitativi al subappalto, e le successive sentenze dei giudici amministrativi nazionali che – in termini non sempre coincidenti – ne hanno dato attuazione a livello interno, hanno portato fra gli addetti ai lavori un ulteriore argomento di discussione: se il limite del trenta per cento dell’importo contrattuale, fissato dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016 per le prestazioni subappaltabili, sia da disapplicare anche con riferimento alle c.d. opere super specialistiche di cui all’art. 89, comma 11 del codice (cioè, quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).
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