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Affidamenti in house: ragioni del mancato ricorso al mercato

Sintesi della sentenza del TAR Liguria (Sez. II), 2 ottobre 2020, n. 680

13 OTTOBRE 2020

Segnaliamo il testo della sentenza del TAR Liguria (Sez. II), del 2 ottobre 2020, n. 680, in tema di affidamenti in house. Ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, spiegano i giudici amministrativi liguri, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house le stazioni appaltanti devono dar conto “delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
La norma, muovendo dall’implicito presupposto della natura secondaria e residuale dell'affidamento in house, impone che l'affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato sia specificamente motivato adducendo, tra l’altro, le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la relazione ex art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012 sulle modalità di affidamento del servizio non possa essere degradata a mero orpello procedimentale, e come, nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto in house, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative (Cons. di St., V, 8.4.2019, n. 2275), da compiersi mediante un'analisi effettuata in concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili (Cons. di St., V, 16.11.2018, n. 6456).
Nel caso di specie, le delibere gravate affidano la motivazione della scelta esclusivamente alle valutazioni contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Comune ai sensi dell’articolo 34 comma 20 del d.l. 179/2012 e allegata alla delibera di consiglio comunale, che si limita a valutare la convenienza economica dell’affidamento in house alla società sulla base di un canone annuo indicato, ma nulla dice circa le ragioni del mancato ricorso al mercato).