2 OTTOBRE 2020
La Corte dei Conti per il Veneto, con la delibera n. 121 depositata il 21 settembre 2020, dopo aver rimarcato che la gara e/o la procedura comparativa costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi al personale per funzioni tecniche, afferma che l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice appalti (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi in oggetto, salve le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale, l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma.