18 SETTEMBRE 2020
Nella delibera n. 5338 del 1° settembre 2020 il Consiglio di Stato respinge la tesi della ricorrente la quale lamentava la mancata pubblicazione di un nuovo bando e il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016, ai fini della presentazione delle offerte, ritenuti dovuti a seguito di alcune modifiche apportate al bando dalla stazione appaltante: il Collegio afferma che a tale assunto si oppone il dato essenziale della manifesta marginalità delle modifiche in oggetto, in quanto consistenti nel solo richiamo ad alcune modifiche normative di cui i partecipanti dovevano tenere conto nelle formule di rito, il che non implica variazioni di rilievo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell’offerta, né comunque comporta una particolare valutazione o determinazione da parte delle imprese, per cui, per il principio di proporzionalità, ciò non obbliga nè alla rinnovazione della pubblicazione del bando né alla concessione del termine dilatorio, essendo invece sufficiente e congrua una semplice proroga dei termini per la presentazione delle offerte a norma dell’art. 79, comma 3, lett. b), d.lgs. 50/2016.