10 AGOSTO 2020
A seguito della sentenza della CGUE del 27 novembre 2019 che ha affermato che la direttiva n. 2004/18/CE, in materia di appalti pubblici, osta ad una norma come l’art. 118 – che limita al trenta per cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione – deve ritenersi ammissibile l’affidamento in subappalto oltre i limiti fissati da detta disposizione.
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