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Art. 3, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) – Verifiche antimafia e protocolli di legalità

5 AGOSTO 2020

Fra le modifiche apportate dal nuovo decreto «semplificazioni» (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», in vigore dal 17 luglio 2020) alla materia dei contratti pubblici vi sono anche quelle riguardanti la disciplina antimafia. Su questo sito si è già dato conto – in chiave critica – dell’inserimento, ad opera dell’art. 3, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020, di un’apposita disposizione (l’art. 83-bis) relativa ai protocolli di legalità all’interno del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. D. Capotorto – I. Picardi, I protocolli di legalità nel d.l. 76/2020 (cd. decreto «semplificazioni»): che fine ha fatto il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione?). In aggiunta a tale intervento, avente carattere permanente, il citato art. 3 contiene ulteriori disposizioni che introducono, fino al 31 luglio 2021, delle deroghe a talune norme del codice antimafia «al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche», sul presupposto che anche lo snellimento e l’accelerazione dei procedimenti di rilascio della documentazione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 possa contribuire a rispondere «con efficacia e celerità  alle  esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19» (art. 3, comma 1, primo periodo d.l. n. 76 del 2020).

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