23 LUGLIO 2020
Con la sentenza n. 13 del 9 luglio 2020 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha formulato il seguente principio di diritto: il progettista indicato, nell’accezione e nella terminologia dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, per cui non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea, cosicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 50/2016, che espressamente lo vieta.