16 LUGLIO 2020
Il caso in rassega affronta il tema della legittimazione soggettiva di una SGR a rendere la dichiarazione di preliminare interesse a finanziare l’opera.
Osserva al riguardo il giudice amministrativo che la disciplina di gara consentiva il preliminare coinvolgimento non solo di banche ma anche di “istituzioni finanziarie” ed anche lo schema di convenzione al disciplinare definiva quali istituti finanziatori non solo gli istituti di credito ma anche investitori istituzionali e/o altri soggetti che partecipano al finanziamento senior e/o al finanziamento di progetto anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, includendo altresì anche i soggetti che avrebbero assunto il rischio di credito attraverso la concessione di strumenti di garanzia finanziaria sul rischio di credito (credit enhancement), eventuali sottoscrittori di titoli (noteholders) e sottoscrittori di contratti finanziari derivati volti a regolare il rischio di oscillazione del tasso di interesse.
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