12 GIUGNO 2019
La proroga tecnica del contratto di appalto ha carattere eccezionale e trova il suo fondamento in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla Stazione appaltante.
La vicenda oggetto della pronuncia in commento concerne il caso di un operatore economico che ha impugnato la proroga della fornitura di energia elettrica e di servizi connessi disposta in suo favore dalla Stazione appaltante agli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione lamentandone l’illegittimità a causa del sopraggiunto aumento del prezzo dell’energia rispetto a quello da esso offerto in sede di gara tale da rendere non più conveniente la prosecuzione della commessa nonché la responsabilità della Amministrazione che aveva a suo dire colpevolmente ritardato l’indizione della nuova procedura di affidamento così traendone anche un indebito vantaggio sotto il profilo economico.
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