11 GIUGNO 2019
Nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi un importante ruolo è affidato alle Pubbliche Amministrazioni in relazione al potere di rinegoziare le condizioni di appalto al termine del rapporto.
I commi 1, lett. e) e 4, dell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 riproducono la normativa sovranazionale (direttiva 24/2014/UE, “considerando” 107 e art. 72) espressiva di principi di elaborazione giurisprudenziale e in particolare si cita la pronuncia della Corte Giustizia UE, Grande sezione, 13 aprile 2010, n. 91 secondo cui «al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto».
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