13 LUGLIO 2020
Nella sentenza n. 3972 del 22 giugno 2020 il Consiglio di Stato puntualizza che l’indicazione del costo della manodopera nell'offerta di gara svolge una duplice funzione: non solo ai fini dell’eventuale giudizio di anomalia (che ha come unico scopo la verifica della congruità dell’importo indicato dall’offerente come costo del personale) ma, prima ancora, in sede di predisposizione dell’offerta economica, al fine di formulare un’offerta consapevole e completa sotto tutti i profili; ciò premesso, i giudici stabiliscono che è da rilevarsi la sostanziale modificazione del contenuto dell’offerta in caso di presentazione di giustificazioni nel corso del subprocedimento di verifica di congruità, in contrasto con uno dei principi fondamentali che governano il giudizio di anomalia, nell’ambito del quale sono modificabili le giustificazioni o spiegazioni dei contenuti dell’offerta, ed in particolare sono consentite anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo e al numero del personale impiegato per eseguire l’appalto.