9 LUGLIO 2020
Dopo le segnalazioni della Commissione europea, contenute nella lettera di costituzione in mora trasmessa alle Autorità italiane lo scorso anno (procedura di infrazione 2018/2273 del 24 gennaio 2019, con commento su questo sito di I. Picardi, Arriverà dall’Europa la spinta decisiva per cambiare il Codice?) e la sentenza c.d. Vitali della Corte di Giustizia di settembre 2019 (sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, con commento su questo sito di I. Picardi, Dalla Corte di Giustizia stop a restrizioni che limitano “in modo generale e astratto” il ricorso al subappalto; cfr. anche A. Iannotti della Valle, I limiti del subappalto alla Corte di Giustizia: l’ordinanza illustra le motivazioni), la questione relativa alla (il)legittimità del limite quantitativo al subappalto fissato dall’art. 105, comma 2 del Codice sembrava essere giunta ad un momento di svolta – o almeno così auspicavano gli operatori del settore – essendone stata dichiarata l’incompatibilità con la corrispondente normativa europea. E, invece, l’assenza di specifiche disposizioni di recepimento delle indicazioni sovranazionali ha dato origine a nuove e ulteriori complicazioni interpretative.
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