News

Consiglio di Stato: la condotta delle persone fisiche incide sull'affidabilità della società

7 LUGLIO 2020

Nella sentenza n. 3507 del 4 giugno 2020 il Consiglio di Stato afferma che non vi è dubbio che una società possa essere esclusa da una procedura di gara ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016, per un grave illecito professionale commesso da un suo esponente, ma questo non tanto in virtù del principio di immedesimazione organica quanto, piuttosto, per altro principio già definito del “contagio”: se la persona fisica che nella compagine sociale riveste un ruolo influente per le scelte della società, anche al di là di un’investitura formale e, dunque, anche se in via di fatto, è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività professionale, inaffidabile può essere considerata anche la società che dirige o che comunque è in grado di orientare con le sue indicazioni; in tale contesto, è del tutto irrilevante stabilire se la condotta sanzionata in sede penale sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, quel che conta è che essa abbia avuto luogo nell’esercizio dell’attività professionale; sulla base di tali considerazioni, i giudici concludono che le Linee guida dell’ANAC, paragrafo 3.1., stabilendo che “I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice” non operano un’estensione soggettiva della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti dall’operatore economico (persona giuridica) alle persone fisiche componenti o titolari di organi sociali, ma specificano che proprio per il loro ruolo di componenti o titolari di organi sociali le condotte illecite commesse dalle persone fisiche incidono sull’affidabilità dell’operatore economico concorrente.