29 GIUGNO 2020
Nella delibera n. 1009 dell' 8 giugno 2020 il Tar di Milano ha dichiarato illegittima la gara indetta da un Comune per l’affidamento temporaneo del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, in quanto adottata da un soggetto non legittimato: il Comune in oggetto aveva infatti delegato un altro Comune, individuato quale ente capofila nell’ambito territoriale, a bandire la gara d’ambito per l’affidamento del medesimo servizio, salvo poi notificare a tale ente capofila, considerato che la gara d’ambito non era stata ancora bandita, la decisione di indire una autonoma procedura di gara, con previsione della clausola risolutiva espressa in caso di sopravvenuta aggiudicazione all’esito della gara d’ambito entro il termine massimo previsto per il suo svolgimento, ma il Tar giudica illegittimo tale comportamento, sostenendo che il legislatore abbia configurato una disciplina imperativa dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, dalla quale discende l’irrevocabilità della delega con cui l’ente locale ha trasferito al soggetto individuato come stazione appaltante l’esercizio del potere di gestire la gara unica d’ambito.