26 GIUGNO 2020
Nella sentenza n. 3585 del 5 giugno 2020 il Consiglio di Stato afferma che se il requisito del fatturato specifico ottenuto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando rileva ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla procedura, dopo l’aggiudicazione tale requisito può anche venir meno (perché, per esempio, nell’anno successivo il fatturato è calato), senza che l’impresa patisca alcuna conseguenza rispetto all’esecuzione del contratto, per cui qualsiasi ulteriore valutazione in merito al contratto di affitto di ramo di azienda, attinente alla sua eventuale e futura fase esecutiva, non assume valenza ai fini della legittima partecipazione alla procedura di gara; in altre parole, la normativa disciplina l'affitto d'azienda consentendo all’offerente di avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice solo se il contratto di affitto ha durata non inferiore a tre anni, per cui una volta che tale requisito risulta soddisfatto, non è consentito indagare oltre circa l’esatta corrispondenza tra le durate dei due rapporti contrattuali (contratto di affitto e contratto di appalto).