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Corte di giustizia UE: legittime le limitazioni alle centrali di committenza

16 GIUGNO 2020

Con la sentenza n. C-3/19 del 4 giugno 2020 la Corte di giustizia europea dirime la controversia relativa al provvedimento con cui Anac ha vietato ad una società consortile a responsabilità limitata di svolgere attività di intermediazione negli acquisti pubblici dichiarando prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere da tale società, a causa dell’inosservanza da parte di quest’ultima dei modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dal diritto italiano: secondo la Corte UE, l’art. 1, paragrafo 10, e l’art. 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private; inoltre, le medesime norme non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.