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L'indicazione di oneri di sicurezza aziendali “pari a zero” implica l’esclusione del concorrente per carenza insanabile dell’offerta

10 GIUGNO 2019

Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 24 gennaio 2019, n. 3) e dalla Corte di Giustizia UE (2 maggio 2019, n. 309), l’indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce elemento essenziale dell’offerta, la cui omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del medesimo d.lgs. n. 50/2016 – fatta eccezione per le ipotesi in cui sia la stessa lex specialis di gara ad indurre in errore il concorrente.

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