22 GIUGNO 2020
Nella sentenza in disamina il Consiglio di Stato si sofferma su un principio oggetto di numerosi precedenti nel panorama della giurisprudenza amministrativa.
Nella controversia era in contestazione il fatto che la stazione appaltante non avesse opportunamente graduato i criteri per l’attribuzione dei punteggi in su-criteri specifici né specificato un fatturato minimo quale requisito di ammissione. Si affermava quindi la genericità dei criteri di formulazione dell’offerta tecnica e dei requisiti minimi di partecipazione, poiché previsti mediante mero richiamo ai criteri di cui all’articolo 83 del d.lgs n. 50 del 2016.
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