21 MAGGIO 2020
Non deve essere sospesa l’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19 per mancanza del presupposto dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, comma 1, c.p.a. ed a fronte, per converso, della imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica.
Tar Lazio, sez. II, decreto, 14 maggio 2020, n. 3818