19 MAGGIO 2020
Con la sentenza n. 4218 del 27 aprile 2020 il Tar per il Lazio annulla l'aggiudicazione di una gara in cui l'avvalimento tecnico operativo si basava su beni sottoposti a sequestro preventivo: dopo aver precisato che, in tale istituto, l’amministratore giudiziario non si sostituisce al legale rappresentante della società ma, in quanto custode dei beni sequestrati, ha il dovere di affiancarsi agli amministratori nella gestione dei medesimi, al fine di preservarne e, se possibile, aumentarne il valore, i giudici rilevano che nel caso esaminato risultava che al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento l’impresa ausiliaria era destinataria del decreto di sequestro preventivo, ma tale contratto non risultava sottoscritto anche dall’amministratore giudiziario, nonostante tramite tale negozio taluni beni aziendali fossero messi a disposizione di una diversa impresa, con la conseguente assunzione di impegni contrattuali potenzialmente confliggenti con il corretto esercizio delle funzioni di custodia spettanti all’amministratore giudiziario stesso: i giudici quindi concludono che, non potendo il rappresentante legale compiere autonomamente atti produttivi di effetti giuridici in ordine a beni dei quali la società risultava spossessata in conseguenza del sequestro preventivo, il relativo contratto di avvalimento deve considerarsi non validamente perfezionatosi, da cui l’illegittimità della partecipazione e della successiva aggiudicazione della gara da parte dell'ausiliata.