15 MAGGIO 2020
L’interesse a ricorrere del soggetto collocato al terzo posto della graduatoria sussiste solo ove il vantaggio cui mira il ricorrente possa ricevere immediata soddisfazione dall’accoglimento della domanda di annullamento proposta e non rimanga, invece, subordinato al verificarsi di eventi solo potenziali e incerti (quale il controllo di anomalia delle offerte).
All’esito di una gara indetta dall’INPS per l’affidamento del servizio di Contact Center della medesima stazione appaltante, uno dei lotti veniva aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese risultato al primo posto della graduatoria, dopo l’espletamento del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, condotto sul solo operatore economico predetto. Al secondo posto, si classificava altro raggruppamento non sottoposto a controllo di congruità sebbene la relativa offerta si ponesse al di sopra della soglia.
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