6 MAGGIO 2020
La cd. “proroga tecnica” costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, poiché disattende i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (cfr. art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e, oggi, art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016), ed è pertanto ammesso soltanto al fine di assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale a un altro, ove vi sia l’effettiva necessità di garantire precariamente il servizio nelle more della conclusione della procedura indetta per il reperimento di un nuovo contraente (cfr. art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016).
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