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Rimodulazione delle voci di costo nell’ambito della verifica dell’anomalia dell’offerta

4 MAGGIO 2020

L’offerta, una volta formulata, è immodificabile; le uniche deroghe a questa regola cardine restano confinate alla possibilità di operare compensazioni fra le singole voci di costo, adeguatamente giustificate, ma senza apportare alcuna modifica dell’offerta nel suo complesso.
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato, sul solco di un orientamento già ben consolidato, rimarca tali principi, ribadendo i confini all’interno dei quali deve svolgersi la verifica di anomalia dell’offerta e richiamando, in particolare, l’attenzione sul divieto di aggiustamenti ai costi inizialmente previsti attraverso operazioni di “finanza creativa” volte unicamente a “far quadrare i conti” ex post di un’offerta originariamente mal calibrata.

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