29 APRILE 2020
La disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016 trova applicazione nel settore dei contratti pubblici, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni c.d. relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Questo è il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 2 aprile 2020, n. 10, che fornisce anche puntuali chiarimenti sul concorso delle diverse forme di accesso (“documentale” e “civico generalizzato”) e sui presupposti per l’accesso agli atti della fase esecutiva del contratto da parte dell’operatore economico utilmente collocato in graduatoria.
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