16 APRILE 2020
La Corte di Cassazione avverte l’esigenza di chiarire con forza che nel settore dell’attività negoziale della pubblica amministrazione tutte le controversie che attengono alla fase antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre tutto ciò che pertiene alla fase negoziale, che parte dalla stipula del contratto e attiene al rapporto contrattuale in senso stretto, è devoluto al giudice ordinario.