Il Governo interviene sulla questione della compatibilità del cd. Concordato in bianco con la partecipazione delle imprese alle procedure di gara
3 GIUGNO 2019
Con l’art. 2 del D.L. 23/2019 (che ha completamente riscritto l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione” ed ha modificato l’art. 80, comma 5, lett. b) del medesimo testo) il Governo ha ritenuto di intervenire nella disciplina delle crisi aziendali e dei riflessi di tali fenomeni sulla partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019).
In particolare, l’intervento normativo ha con ogni evidenza inteso risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza nazionale e comunitaria circa la persistente ammissibilità della partecipazione alle gare delle imprese in concordato preventivo cd. in bianco ex art. 161, VI comma, del R.D. 267/1942, ossia di quelle imprese che hanno presentato solamente una domanda di ammissione all’istituto del concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta concordataria ed il relativo piano nei successivi 60/120 giorni.
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