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Ministero Infrastrutture: sospensione procedimenti nelle procedure di appalto

2 APRILE 2020

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato la circolare 26 marzo 2020 con cui fornisce chiarimenti, esprimendo principi di interesse generale, relativamente all’applicazione dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal Codice appalti.
Iin particolare, il Ministero precisa che la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e quindi a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività; quanto agli effetti pratici che ne discendono, il Ministero evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni.
Ovviamente, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione, nel qual caso rimane comunque ferma l’applicazione dell’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.