Nota a sentenza del Consiglio di Stato n. 2991 dell’8 maggio 2019
30 MAGGIO 2019
Nella sentenza n. 2991 dell’ 8 maggio 2019 il Consiglio di Stato afferma che se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d’appalto, è parimenti vero che una volta definitele all’interno della lex specialis di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa. In tale ambito, neppure è persuasiva la tesi secondo cui opererebbe un generale principio di equivalenza delle specifiche tecniche.
Il principio (espresso dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. 50/2016) trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), per favorire la massima partecipazione deve essere accettata la proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti; in sintesi, tale principio vincola l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti, indicazione che deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione “o equivalente”.