17 MARZO 2020
Nella sentenza n. 1667 del 9 marzo 2020 il Consiglio di Stato afferma che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice appalti, il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi deve intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva dell’operatore economico e, pertanto, non può formare oggetto di avvalimento (nel caso specifico, un Comune richiedeva l'iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico).