3 MARZO 2020
Nella sentenza n. 973 del 7 febbraio 2020 il Consiglio di Stato afferma che, in materia di appalti pubblici, è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce però una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza, della quale vi è violazione in caso di previsione di lotti di importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.