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Consiglio di Stato: se l'offerta nel project financing viene esclusa non vale la prelazione

25 FEBBRAIO 2020

Nella sentenza n. 1005 del 10 febbraio 2020 il Consiglio di Stato afferma, in materia di project financing, che il giudizio di inidoneità dell’offerta tecnica del concorrente/promotore derivante dal mancato raggiungimento del punteggio minimo, che rende insuscettibile di valutazione la correlata offerta economica e impossibile la graduazione finale dell’offerta complessiva, che viene conseguentemente esclusa, si riflette anche sul diritto di prelazione, rendendo la stessa offerta complessiva inesistente anche ai fini della venuta a esistenza di tale diritto; i giudici ricordano, inoltre, che il Codice non prevede la verifica di anomalia nel project financing, cosa del resto coerente con la specifica previsione della diversa verifica del “valore economico e finanziario” del PEF prescritto dal comma 5 dell’art. 183, richiamato dal successivo comma 15.