11 FEBBRAIO 2020
Con la sentenza n. C-395/18 del 30 gennaio 2020 la Corte di giustizia europea ha stabilito che l’art. 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati in tale offerta venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata (cioè degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro); la Corte precisa che, per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, osta ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.