6 FEBBRAIO 2020
Nella delibera n. 608 del 24 gennaio 2020 il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro due Comuni che, per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, erano ricorsi a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, motivando tale comportamento con la sussistenza delle ragioni di estrema urgenza richieste dall'art. 63 del Codice appalti; i giudici riaffermano inoltre il principio secondo cui va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa.