28 GENNAIO 2020
Nella sentenza n. 70 del 7 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ricorda che l’art. 80, comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 non ha carattere tassativo, non contemplando cioè un numero chiuso di illeciti professionali, bensì un’elencazione di natura esemplificativa, per cui rientrano sicuramente nel relativo ambito di applicazione anche le condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione ai sensi del comma 1 dell’art. 80.
Ciò premesso, i giudici precisano che l’esclusione del concorrente dalla gara trova la propria causa non nella condanna penale irrogata, bensì nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando l’impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità della ditta partecipante alla gara, esigenza che obbliga i concorrenti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.
Il Consiglio di Stato conclude quindi che, nel caso specifico, è legittima l’esclusione motivata dall’omessa dichiarazione dei precedenti penali di un legale rappresentante di un consorzio.