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L’interdittiva antimafia

3 FEBBRAIO 2023

Con sentenza n. 11089 del 20 dicembre 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ribadito importanti principi in materia di interdittiva antimafia.
 
Nella sentenza si legge: Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia”, di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3).
 
In tal modo l’ordinamento, dunque, esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (…) essere destinatario di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen., n. 3 del 2018 cit.).