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Spettacoli viaggianti – Il corretto montaggio e le verifiche periodiche

21 LUGLIO 2022

L’art. 6 del decreto 18 maggio 2007, stabilisce poi le regole del corretto montaggio delle attrazioni, che deve avvenire secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

 
La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta:
 
• dal gestore, purché in possesso del requisito professionale che può conseguire frequentando, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica
• oppure da professionista abilitato
 
Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.
 
Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell’attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell’attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
 
La complessità della disciplina introdotta con il d.m. 18 maggio 2007, che ha interessato tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli Enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia dei responsabili delle Commissioni di vigilanza per i locali pubblico spettacolo, hanno reso necessario l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno di una circolare esplicativa, emanata con prot. n. 17082/114 in data 1° dicembre 2009 e, successivamente, di due ulteriori circolari prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 e prot. n. 17082/114 dell’11 giugno 2013.