Casi Risolti: veicolo fuori uso abbandonato e fermo amministrativo
7 SETTEMBRE 2026
Il caso
Nel corso di un controllo viene rinvenuta su strada pubblica un’autovettura ancora munita di targhe, iscritta al PRA, che presenta caratteristiche tali da farla ritenere fuori uso e abbandonata.
Il proprietario risulta disinteressarsi del veicolo. L’ente intende quindi applicare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 8-ter, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dalla legge 26 gennaio 2026, n. 14: attestazione dell’inutilizzabilità, comunicazione al proprietario e, in assenza di opposizione entro sessanta giorni, rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo. La riforma ha infatti introdotto proprio una procedura che consente di superare il fermo ai fini della rottamazione del veicolo ormai fuori uso.
Si pone però un problema ulteriore: deve essere contestata anche la violazione prevista dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2003 per l’abbandono del veicolo? E cosa accade se, entro i sessanta giorni, il proprietario recupera il mezzo e lo consegna personalmente a un centro autorizzato?
Occorre inoltre stabilire se, quando il veicolo sia privo di copertura assicurativa, debba essere contestata anche la violazione dell’articolo 193 del Codice della strada.
La soluzione operativa
Come correttamente indicato nel quesito la legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”, modificando – a seconda della tipologia di veicoli in considerazione – in modo speculare l’articolo 5, comma 8-ter, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e l’articolo 231 del TUA ha introdotto una procedura amministrativa finalizzata a consentire la cancellazione dai pubblici registri di veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale. La procedura prevede due diversi segmenti operativi: uno relativo al rinvenimento su strada pubblica di un veicolo abbandonato da parte di organi pubblici (è il caso rappresentato nel quesito) ed uno attivato direttamente dal proprietario del veicolo prima della demolizione e cancellazione dal PRA. La legge 14/2026 non ha però ha modificato espressamente il regime sanzionatorio previsto per l’abbandono di veicoli.
Occorre, quindi, tenere distinti tre profili:
1) la procedura di attestazione di inutilizzabilità e demolizione, finalizzata ad ottenere la cancellazione dal PRA di veicoli gravati da fermo fiscale;
2) l’illecito amministrativo per mancata consegna del veicolo ad un centro di raccolta;
3) gli eventuali ulteriori illeciti (ad esempio mancata assicurazione).
Ipotizzando che si tratti di autovettura, l’articolo 5, comma 8-ter, del d.lgs. 208/2002 disciplina esclusivamente il procedimento che consente all’ente pubblico di cancellare dai pubblici registri il veicolo gravato da fermo fiscale in caso di inerzia del proprietario, ma tale disposizione non contiene alcuna previsione di esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dall’articolo 13 per abbandono che, quindi, continua ad integrare una specifica violazione rappresentata, appunto, dall’aver abbandonato il veicolo senza aver provveduto alla consegna ad un centro autorizzato secondo le modalità previste dal decreto.
Se, al momento dell’accertamento:
• il veicolo risulta oggettivamente fuori uso;
• è stato lasciato in stato di abbandono;
• il proprietario non ha avviato alcuna procedura di demolizione,
gli elementi costitutivi dell’illecito appaiono tutti facilmente individuati ed integrati.
Il successivo decorso dei sessanta giorni previsto dal nuovo art. 5, comma 8-ter serve soltanto a consentire al proprietario di opporsi all’attestazione di inutilizzabilità, ma non introduce un termine di “sanatoria” dell’illecito già consumato.
Di conseguenza, sotto il profilo sistematico, non sussistono dubbi sull’obbligo di contestare nel caso di specie la violazione amministrativa di abbandono, ove ne ricorrano gli estremi oggettivi, senza che la successiva demolizione d’ufficio abbia l’effetto di eliminare l’illecito già perfezionato.
Se il proprietario, dopo aver ricevuto al comunicazione, recupera il veicolo e provvede alla demolizione presso un centro autorizzato, pur evitando, ovviamente, la demolizione d’ufficio, si è dell’avviso che la violazione sussista ugualmente essendosi il fatto oggetto della violazione realizzato prima dell’avvio della procedura descritta dalla legge 14/2026.
Solo nell’ipotesi in cui la situazione appaia ancora dubbia (ad esempio veicolo custodito in area privata, non effettivamente abbandonato), il recupero del veicolo potrà essere valutato, caso per caso, ai fini di un esonero dalla responsabilità amministrativa.
Per quanto infine riguarda la eventualità di contestare anche (o solo) la mancata copertura assicurativa, chi scrive ha sempre ritenuto le due violazioni non ontologicamente cumulabili ed anzi tali che l’una escluda l’altra. Cioè, se il veicolo è considerato, per una serie ben precisa di elementi oggettivi, veicolo fuori uso e non più utilizzabile come tale si contesta, se ne esistono gli elementi oggettivi, il solo abbandono, ma non si procede alla contestazione della violazione dell’articolo 193 codice della strada, mentre ove il veicolo in osservazione possa ancora essere qualificato come tale e idoneo all’uso allora l’abbandono non ha modo di sussistere e, se del caso si procede con la violazione della mancata copertura assicurativa. In tal caso la pronta attivazione del proprietario può costituire un elemento per escludere che vi sia stato un effettivo abbandono.
Pertanto non è il decorso dei sessanta giorni a fare venir meno la sanzione, bensì l’eventuale insussistenza originaria dei presupposti dell’illecito.
E così riepilogativamente può proporsi il seguente schema operativo:
• Attestazione di inutilizzabilità prevista – per le autovetture – dall’art. 5, comma 8-ter.
• Comunicazione al proprietario con assegnazione del termine di 60 giorni.
•Se ricorrono gli estremi dell’abbandono del veicolo fuori uso, contestazione della violazione dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 209/2003, indipendentemente dalla successiva demolizione d’ufficio.
• Se il proprietario recupera il veicolo e lo conferisce ad un centro autorizzato entro i 60 giorni, ciò evita la demolizione d’ufficio ma non comporta automaticamente l’estinzione dell’illecito amministrativo, salvo che si accerti che l’abbandono non si era in realtà perfezionato.
• Applicazione dell’art. 193 C.d.S. soltanto quando il veicolo, privo di assicurazione, si trovi sulla pubblica strada o su area equiparata alla circolazione e sia idoneo alla circolazione.