18 MARZO 2026
In materia di violazioni del Codice della Strada, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, non sorge durante la pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il verbale presupposto, ma solo all’esito della definizione del relativo procedimento. Ne consegue che, in caso di esito favorevole al ricorrente, l’obbligo viene meno, mentre in caso di esito sfavorevole esso si attiva nuovamente, con decorrenza di un nuovo termine per adempiere. Integra inoltre giustificato e documentato motivo di esonero dalla sanzione l’affidamento ingenerato da indicazioni fuorvianti dell’amministrazione circa il dies a quo dell’obbligo di comunicazione. (Ordinanza Corte di Cassazione Civile sez. II 6 dicembre 2025, n. 31871)