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Appropriazione indebita e non peculato per l’agente cui sia stata affidata la vendita e la rendicontazione dei tagliandi di parcheggio

5 MARZO 2026

Non può essere attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’agente che sia stato comandato alla vendita di tagliandi per i parcheggi, uniformandosi al prezzo determinato dall’autorità amministrativa, senza alcun potere di organizzazione del servizio parcheggio, né di rendicontazione delle somme incassate, in quanto attribuito espressamente al Comandante della Polizia Locale. Pertanto, in caso di mancato riversamento delle somme, da parte dell’agente, il reato non è quello di peculato ma di appropriazione indebita. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza n.5119/2026) ha riformato la sentenza della Corte di appello che aveva, invece, qualificato l’agente di polizia locale quale incaricato di pubblico servizio, con relativa conferma della condanna per peculato.