26 GENNAIO 2026
In materia di circolazione stradale, il Comune può ridurre il limite urbano ordinario di 50 km/h (art. 142 C.d.S.) solo in presenza di condizioni specifiche e con istruttoria tecnica motivata riferita a singole strade o tratti di strada; è quindi illegittima la scelta di introdurre un limite generalizzato di 30 km/h su ampie porzioni della rete viaria urbana in base a criteri generici o di pianificazione, con conseguente annullamento delle ordinanze attuative e del PPTU “Città 30” nella parte immediatamente applicativa. (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 20/1/2026 n. 126)